Avvicinandosi la scadenza normativa cui all’oggetto, si ricorda che dal prossimo 1° luglio 2018 non sarà più possibile, da parte dei datori di lavoro/committenti, erogare le retribuzioni/compensi a mezzo di denaro contante, inclusi eventuali anticipi.
Da notare che tale disposizione riguarda tutti i datori di lavoro e i committenti, andando quindi a operare non soltanto per i rapporti di lavoro subordinato, ma anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Restano esclusi soltanto i seguenti rapporti di lavoro:
• con le P.A. di cui all'articolo 1, D.Lgs. 165/2001;
• con gli addetti ai servizi familiari e domestici.
Il pagamento, quindi, potrà essere effettuato con le seguenti modalità (indicazione prevista dalla legge):
• bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Viene inoltre disposto, che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione”.
Si fa presente, infine, circa il divieto di pagamento in contanti, che la norma prevede l’applicazione, in caso di infrazione, di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.